DIRETTIVA 96/61/CE
Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento: direttiva IPPC
Evitare o ridurre al minimo, nella Comunità, le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno e i rifiuti provenienti da impianti industriali e agricoli, allo scopo di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
Direttiva 96/61/CEE del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento [Gazzetta ufficiale L 257 del 10.10.1996].
La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, quali definite nell'allegato I (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).
La direttiva definisce alcuni obblighi fondamentali che qualsiasi impianto industriale interessato, nuovo od esistente, deve soddisfare. Tali obblighi fondamentali contemplano una serie di provvedimenti che permettono di limitare e controllare gli scarichi nell'acqua, nell'aria e nel terreno, i rifiuti, lo spreco di acqua e di energia e gli incidenti ambientali. Detti obblighi servono come base per la fissazione delle autorizzazioni d'esercizio per gli impianti interessati.
La presente direttiva:
istituisce quindi una procedura di domanda, di rilascio e di aggiornamento delle autorizzazioni di esercizio;
istituisce i requisiti minimi da includere in qualsiasi autorizzazione (rispetto degli obblighi fondamentali, valori limite di emissione delle sostanze inquinanti, controllo degli scarichi, riduzione al minimo dell'inquinamento a lunga distanza o transfrontaliero).
È previsto un periodo transitorio (30 ottobre 1999 - 30 ottobre 2007) perché gli impianti esistenti possano adeguarsi ai requisiti della direttiva.
Gli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità degli impianti industriali. Fra la Commissione, gli Stati membri e le industrie interessate è organizzato uno scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili (che servono da base per i valori limite di emissione). Ogni tre anni sono inoltre elaborate relazioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.
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Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
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Direttiva 96/61/CE |
30.10.1996 |
30.10.1999 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Sulla via della produzione sostenibile - Progressi nell'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento [COM(2003) 354 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La comunicazione segnala che è troppo presto per elaborare proiezioni dei risultati ecologici della direttiva. Dall'ottobre 1999 (data limite di recepimento negli Stati membri) i nuovi impianti sono relativamente pochi e quelli esistenti hanno subito poche modifiche che le autorità ritengono sostanziali, tali da dover aggiornare le autorizzazioni. La Commissione invita alcuni Stati a accelerare i progressi verso l'applicazione completa della direttiva affinché tutti i loro impianti esistenti siano conformi alla data prevista: 30 ottobre 2007.
La comunicazione segnala anche alcuni punti del testo della direttiva che potrebbero creare delle difficoltà:
l'obbligo di attuare, entro il 30 ottobre 2007, le migliori tecniche disponibili;
la definizione delle migliori tecniche disponibili ( EN );
la maniera di calcolare la capacità di produzione di un impianto;
la relazione tra la direttiva e i sistemi nazionali di scambio di diritti di emissione.
La comunicazione ha lanciato una consultazione pubblica sulla politica comunitaria relativa alle grandi fonti industriali di inquinamento. I risultati della consultazione sono ora all'analisi e potrebbero portare a una revisione della direttiva IPPC.
Decisione 2000/479/CE: della Commissione, del 17
luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni
inquinanti (EPER) ( EN ) ai sensi
dell'articolo 15 della direttiva
96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento (IPPC) [Gazzetta ufficiale n. L 192 del 28/07/2000].
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione informazioni
relative alle emissioni di impianti che svolgono le attività indicate
all'allegato I della direttiva
96/61/CE. Queste informazioni devono includere le emissioni nell'aria e
nell'acqua degli inquinanti che superano i valori limite. L'allegato A1 di
questa decisione contiene l'elenco degli inquinanti da dichiarare in caso di
superamento del valore soglia. Gli Stati membri comunicano queste informazioni
ogni tre anni e per la prima volta nel giugno 2003. La Commissione pubblica le
informazioni su Internet.
Decisione 1999/391/CE della Commissione, del 31 maggio 1999, concernente il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) [Gazzetta ufficiale L 148 del 15/06/1999]
Gli Stati membri usano questo questionario come base per
redigere la relazione da presentare alla Commissione ai sensi dell'articolo 5
della direttiva 91/692/CEE per la standardizzazione e la razionalizzazione delle
relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente.
Secondo questo questionario, gli Stati membri devono fornire informazioni sugli
impianti coperti dalla direttiva, le domande e condizioni di autorizzazione, le
norme di qualità, l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico e
la loro valutazione dell'efficacia della direttiva.
Modificata con decisione 2003/241/CE della Commissione [Gazzetta ufficiale L 89
del 05.04.2003].
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la
direttiva
96/61/CE del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 275 del 25/10/2003].
Questa direttiva apporta una modifica all'articolo 9, paragrafo 3 della
direttiva IPPC al fine di chiarire la relazione tra il processo di
autorizzazione imposto dalla direttiva e il sistema di scambio di quote di
emissione. Un'autorizzazione rilasciata conformemente alla direttiva non deve
contenere valori limite di emissione per i gas a effetto serra, a condizione che
non vi siano problemi di inquinamento a livello locale. Le autorità competenti
potranno inoltre evitare di imporre misure di efficienza energetica concernenti
le unità di combustione.
Direttiva
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla
giustizia [Gazzetta ufficiale L 156 del 25/06/2003].
Questa direttiva modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, per renderla conforme
alla Convenzione di Aarhus Sono modificate alcune delle definizioni stabilite
nell'articolo 2. È modificato l'articolo 6, paragrafo 1, affinché sia
obbligatoria una domanda di autorizzazione comprendente un riassunto delle
alternative prese in esame dal richiedente. È modificato l'articolo sulle
disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, fra l'altro per imporre
agli Stati membri di garantire che al pubblico interessato sia offerta
tempestivamente l'opportunità di partecipare alla procedura decisoria relativa
alle autorizzazioni. La proposta aggiunge anche un nuovo allegato che fornisce
disposizioni dettagliate in materia di partecipazione del pubblico. Prevede
l'obbligo per l'autorità competente di informare il pubblico sul testo della
decisione e sui motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione. La
proposta di direttiva stabilisce che il pubblico interessato deve avere accesso
a procedure giudiziarie celeri e non eccessivamente onerose per contestare la
legittimità di qualsiasi atto o omissione soggetti alle disposizioni sulla
partecipazione dei cittadini stabilite dalla convenzione di Aarhus. Sono inoltre
modificate le disposizioni relative alle consultazioni transfrontaliere. Gli
Stati membri devono recepire le disposizioni della direttiva entro il 25 giugno
2005.
BIBLIOGRAFIA
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2004.04.19 |
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