DIRETTIVA 2003/17/CE
programma Auto Oil
Ridurre le emissioni inquinanti delle autovetture con l'introduzione di nuove specifiche ecologiche applicabili ai combustibili: divieto di commercializzazione della benzina contenente piombo e obbligo di messa in commercio di carburanti a tenore zero di zolfo nel territorio dell'Unione europea.
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 350, 28.12.1998].
Modificata con:
direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003 [Gazzetta ufficiale L 76 del 22.03.2003].
Direttiva 98/70/CE
La presente direttiva (nota anche come direttiva Auto-Oil) mira a rispondere all'impegno della direttiva 94/12/CE che ha previsto l'ulteriore adozione di valori limite che comportano una riduzione sostanziale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a decorrere dal 2000.
Essa stabilisce le specifiche ecologiche applicabili in fasi successive (a decorrere dal 1º gennaio 2000 e dal 1º gennaio 2005) ai combustibili per i veicoli con motore ad accensione comandata (benzina) e a motore ad accensione per compressione (diesel).
La commercializzazione della benzina contenente piombo è vietata a decorrere dal 2000.
Per quanto concerne la benzina senza piombo e il combustibile diesel, la direttiva prevede un miglioramento progressivo della qualità ecologica. Le specifiche ecologiche stabilite dalla direttiva divengono obbligatorie a decorrere dal 2000 e dal 2005 e concernono:
per la benzina senza piombo: il numero di ottano, la tensione di vapore, la distillazione all'evaporazione e il tenore di aromatici, benzene, olefine, ossigeno, ossigenati, zolfo e piombo;
per il combustibile diesel: il numero di cetano, la densità, la distillazione, gli idrocarburi, gli aromatici policiclici e il tenore di zolfo.
In deroga alle disposizioni generali della direttiva, in taluni casi specifici gli Stati membri possono continuare ad autorizzare la commercializzazione della benzina o del combustibile diesel non conformi alla direttiva. Queste deroghe saranno autorizzate:
per la benzina contenente piombo: fino al 1º gennaio 2005, a condizione che gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale deroga presentino richiesta alla Commissione entro il 31 agosto 1999 per gravi difficoltà socioeconomiche o per motivi ambientali;
per il tenore di zolfo nella benzina senza piombo e il combustibile diesel: fino al 1º gennaio 2003 e 2007, a seconda dei casi, a condizione che gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale deroga presentino richiesta alla Commissione entro il 31 agosto 1999 e il 31 agosto 2003 per gravi difficoltà industriali.
Continuerà ad essere autorizzata dopo il 1º gennaio 2000 la vendita di quantità limitate di benzina contenente piombo destinata ai veicoli d'epoca.
Gli Stati membri possono anche imporre norme più severe per i combustibili commercializzati sul loro territorio al fine di tutelare l'ambiente o la salute delle persone in determinate zone critiche sotto il profilo ecologico, a condizione che queste misure siano limitate alle zone in questione.
Dovranno presentare una domanda preliminare e la relativa motivazione alla Commissione, la quale deciderà in merito, salvo decisione contraria del Consiglio.
Gli Stati membri controllano la conformità ai requisiti ecologici dei carburanti facendo ricorso a metodi di analisi definiti dalla direttiva. La Commissione favorirà l'elaborazione di un sistema uniforme europeo di controllo della qualità dei combustibili.
Periodicamente la Commissione presenta proposte di revisione della direttiva sulla base delle nuove conoscenze acquisite per quanto riguarda la qualità dell'aria, le tecnologie di riduzione dell'inquinamento e gli sviluppi che incidono sul mercato internazionale dei combustibili.
La Commissione adotterà gli adeguamenti della direttiva al progresso tecnico, deliberando conformemente alla procedura del comitato di regolamentazione.
La direttiva abroga le direttive 85/210/CEE, 85/536/CEE e 87/441/CEE con effetto dal 1º gennaio 2000.
Direttiva 2003/17/CE
La direttiva stabilisce che gli Stati membri devono garantire che al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2005 sul loro territorio vengano commercializzati benzina senza piombo e combustibile diesel con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg. Ugualmente, gli Stati membri provvedono affinché al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2009 sul loro territorio vengano commercializzati soltanto benzina senza piombo e combustibile diesel conformi alle specifiche ecologiche di cui agli allegati III e IV della direttiva (salvo per quanto riguarda il tenore di zolfo che deve essere di 10 mg/kg al massimo).
Per quanto riguarda i gasoli destinati a macchine mobili non stradali e trattori agricoli e forestali, gli Stati membri provvedono affinché abbiano un tenore di zolfo inferiore a 2000 mg/kg. Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2008 il tenore massimo di zolfo ammissibile sarà di 1000 mg/kg.
Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo della qualità dei carburanti e, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, presentano una relazione al riguardo. A sua volta, la Commissione pubblica annualmente (e per la prima volta il 31 dicembre 2003) una relazione sulla qualità del carburante esistente nei diversi Stati membri e sulla copertura geografica dei carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg.
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione della direttiva.
| Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
|---|---|---|
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Direttiva 98/70/CE |
28.12.1998 | 01.07.1999 |
|
Direttiva 2003/17/CE |
22.03.2003 | 22.03.2003 |
Comunicazione COM/2000/0626 def.
Comunicazione della Commissione del 5 ottobre 2000, Analisi del
programma Auto/Oil II.
La comunicazione analizza l'impostazione del programma Auto/Oil II, riferendone
le principali conclusioni, informa sull'avanzamento di alcune proposte di atti
normativi e formula suggerimenti per il futuro.
Da una valutazione condotta nel quadro del programma si evince che, per tutti
gli inquinanti eccetto il CO2, le emissioni occasionate ai trasporti su strada
diminuiranno a meno del 20% rispetto ai rispettivi livelli del 1995 entro il
2020, mentre le emissioni di CO2 continueranno ad aumentare fino al 2005. La
quota delle emissioni totali (senza CO2) attribuibili ai trasporti diminuirà
notevolmente tra il 1990 e il 2010 e aumenterà l'importanza relativa degli altri
settori. Il programma Auto/Oil II prevede il miglioramento della qualità
dell'aria in ambiente urbano di qui al 2010. I problemi principali sono il
particolato, l'ozono troposferico a livello regionale ed alcuni episodi
localizzati di inquinamento da biossido di azoto. La valutazione effettuata nel
contesto del programma ha permesso di identificare alcune opzioni economicamente
efficaci per la riduzione delle emissioni dei veicoli a due e tre ruote. Misure
non tecniche hanno dimostrato di racchiudere un notevole potenziale di
abbattimento ad un tempo delle emissioni e dei costi in area urbana. Dal
programma si evince che le misure fiscali costituiscono una soluzione a somma
positiva sia per l'ambiente che per l'economia e che per definire un insieme di
provvedimenti economicamente validi è necessario un approccio integrato delle
fonti di emissione, degli inquinanti e dei provvedimenti.
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2004.04.19 |
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