DIRETTIVA 1999/92/CE
ATEX II
Tra le più recenti Direttive comunitarie che tendono a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, è certamente da segnalare la Direttiva 1999/92/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 16 dicembre 1999 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela di quei lavoratori che, nel luogo di lavoro, possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas, vapori o nebbie e/o polveri combustibili.
Tale Direttiva si riferisce a diverse tipologie di attività, in quanto il rischio di esplosione, che è generalmente connesso all’impianto in sé (come avviene in raffinerie, impianti chimici e petrolchimici, industrie farmaceutiche, ambienti con presenza di polveri combustibili, quali, per esempio, silos di grano, farine, lavorazione del legno e dei metalli, ed in generale in tutti i luoghi classificati), dipende sia da cause elettriche che da cause non elettriche (scintille, archi, superfici calde, attriti, frizioni, ecc.).
In Italia, il recepimento della Direttiva 1999/92/CE è avvenuta attraverso il Decreto legislativo n. 233/03 del 12/06/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive”, che integra e modifica ancora una volta il D.Lgs. 626/94 andando a regolamentare tutte le attività svolte nei luoghi con pericolo di esplosione che finora non erano state inquadrate in normative specifiche e comporta pertanto nuovi obblighi per il datore di lavoro.
Infatti, in base al Decreto Legislativo n. 233/03, il datore di lavoro, dopo aver valutato l’esistenza del pericolo d’esplosione, deve adottare misure tecniche ed organizzative finalizzate a prevenire la formazione di miscele esplosive, classificare i luoghi, valutare i rischi di esplosione e redigere un documento sulla protezione contro le esplosioni.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà prendere i provvedimenti necessari affinché gli ambienti e gli impianti siano realizzati in modo da consentire di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza. Come sopra evidenziato, le misure di protezione non riguardano solo gli impianti elettrici, ma tutte le possibili cause di innesco dell'atmosfera esplosiva.
Rimandiamo comunque, per maggiori dettagli, alla lettura completa della Direttiva 1999/92/CE.
NOTA BENE
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La legislazione pubblicata nell'edizione su carta della Gazzetta Ufficiale sia nazionale che europea è l'unica facente fede.
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16.04.2004 |
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