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DIRETTIVA 1999/13/CE


Composti organici volatili (C.O.V.) provenienti da talune attività e taluni impianti


  1. OBIETTIVO

Prevenire o ridurre gli effetti diretti e indiretti delle emissioni di composti organici volatili (C.O.V.) nell'ambiente e per la salute umana mediante la fissazione di limiti di emissione e l'introduzione di condizioni per l'esercizio degli impianti industriali che usano solventi organici.

 

  1. PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti.

 

  1. CONTENUTO

Questa direttiva rientra nella strategia globale di riduzione dell'inquinamento dovuto all'ozono troposferico e integra il programma Auto-Oil nella lotta contro le emissioni di solventi organici da fonti fisse commerciali e industriali, nonché la direttiva del 1994 sulle emissioni di composti organici volatili dovute allo stoccaggio della benzina e alla sua distribuzione nelle stazioni di servizio.

 

L'elenco dei settori industriali che usano solventi organici volatili e che rientrano nel campo di applicazione della direttiva si trova nell'allegato della direttiva. Per la maggior parte delle attività interessate, la direttiva prevede delle soglie di consumo a partire dalle quali le sue disposizioni sono applicabili.

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutti i nuovi impianti siano conformi alle disposizioni della direttiva. Inoltre, tutti i nuovi impianti non ancora contemplati dalla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento devono essere soggetti a registrazione o ad autorizzazione prima di entrare in funzione.

 

Gli impianti esistenti devono essere registrati od ottenere l'autorizzazione delle loro attività se non sono già stati autorizzati in virtù della Direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Entro il 31 ottobre 2007 devono essere conformi ai requisiti previsti per i nuovi impianti. Qualora una parte di un impianto esistente sia oggetto di modifiche sostanziali, deve essere conforme ai requisiti applicabili ai nuovi impianti. Gli operatori industriali dispongono delle seguenti possibilità per conformarsi alle limitazioni di emissioni prescritte:

 

I solventi contenenti sostanze che possono avere effetti gravi sulla salute (in particolare sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) devono essere sostituiti, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze meno nocive. Per queste sostanze pericolose sono previsti valori di emissione più severi.

 

Gli Stati membri possono definire e attuare piani nazionali per ridurre le emissioni delle attività e degli impianti industriali di cui all'articolo 1 (escluse le attività 4 e 11 dell'allegato II A). Per gli impianti esistenti contemplati dalla direttiva, questi piani devono portare ad una riduzione delle emissioni annue di COV perlomeno equivalente a quella ottenuta applicando i limiti di emissione previsti dalla direttiva.

 

Questi piani devono includere :

Lo Stato membro deve trasmettere il piano alla Commissione per approvazione. La Commissione assicura lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le attività interessate sull'uso di sostanze organiche e sui loro sostituti potenziali. Essa esamina i possibili effetti sulla salute umana in generale e in particolare quelli derivanti dall'esposizione per motivi professionali, gli effetti potenziali sull'ambiente e le conseguenze economiche allo scopo di fornire linee guida sull'uso di sostanze e di tecniche aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute umana. In seguito a questo scambio di informazioni, la Commissione pubblica linee guida per ciascuna attività.

 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire ai cittadini l'accesso all'informazione per quanto concerne: 

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Ogni tre anni gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva.

 

  1. TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI

30.03.2001, recepita in Italia con Decreto Ministeriale n° 44, del 16.01.2004.

 

  1. DATA D'ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)

29.03.1999

 

  1. RIFERIMENTI

Gazzetta ufficiale L 85, 29.03.1999

Rettifica

Gazzetta ufficiale L 188, 21.07.1999

 

  1. BIBLIOGRAFIA

http://europa.eu.int/


NOTA BENE

Pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, DEC IMPIANTI non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o imprecisioni.

La legislazione pubblicata nell'edizione su carta della Gazzetta Ufficiale sia nazionale che europea è l'unica facente fede.


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2004.04.19

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